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RUE - Quadro Normativo

Art 1 Natura e oggetto del Regolamento urbanistico edilizio

1. Tre strumenti. La pianificazione urbanistica comunale di Bologna, ai sensi della Lr 20/2000, si articola in tre strumenti, con tre diversi gradi di definizione delle scelte e diversi contenuti: il Piano strutturale comunale (Psc), il Piano operativo comunale (Poc) e il Regolamento urbanistico edilizio (Rue).
2. Oggetto. Il Rue è lo strumento di pianificazione urbanistica comunale, valido a tempo indeterminato, cui compete la disciplina generale delle parti del Territorio urbano strutturato e del Territorio rurale (così come definite e individuate dal Piano strutturale comunale), non sottoposte a Poc, attuabili con intervento edilizio diretto specificando gli usi e i modi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, delle procedure urbanistico-edilizie, nonché dei criteri di progettazione dei materiali dello spazio aperto ed edificato. Gli obiettivi di disciplina urbanistico-edilizia del Rue sono perseguiti nel rispetto dei principi di semplificazione normativa e amministrativa, sussidiarietà e decentramento dei livelli di decisione, promuovendo il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati, facilitando l'attività degli attori coinvolti nei processi, garantendo l'informazione.
3. Autonomia normativa. Il Comune esercita la potestà regolamentare nelle materie oggetto del presente Regolamento in osservanza dei principi legislativi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa e degli Atti regionali di coordinamento tecnico di cui all’art. 16 della Lr n.20/2000 e s. m. e i. (Vedi)


Art.2 Elaborati costitutivi e contenuti

1. Componenti. Il Regolamento urbanistico edilizio si compone di un testo normativo e di strati cartografici. Il testo normativo organizza in quattro parti i contenuti della disciplina urbanistico-edilizia. Gli strati cartografici ne costituiscono supporto.
2. Testo normativo. La Parte 1 del testo normativo individua obiettivi e competenze del Rue, ruolo e funzioni dei diversi soggetti coinvolti in relazione con la riforma del sistema di pianificazione operata con la Lr 20/2000, richiamando dalla normativa sovraordinata parametri, indici, tipi di intervento, usi. La Parte 2 contiene, ai sensi della Lr 20/2000, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano e le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio. Con riferimento alla Valsat e agli indirizzi espressi nel Quadro normativo del Psc in rapporto ai Sistemi e alle Situazioni, il Rue individua in questa parte le componenti dello spazio fisico da normare affinché quegli indirizzi possano trovare concreta applicazione in buone pratiche progettuali e realizzative. La Parte 3 definisce la disciplina degli Ambiti e costituisce il previsto complemento del Psc per la regolazione degli interventi nel Territorio strutturato e nel Territorio rurale e, più in generale, anche nel Territorio urbano da strutturare, per quanto concerne gli interventi diffusi di conservazione, adeguamento, trasformazione edilizia e funzionale non costituenti trasformazioni territoriali soggette a Poc. La Parte 4 definisce il quadro delle procedure che regolano i processi urbanistico-edilizi con specifico riferimento ai Piani urbanistici attuativi, all'attività edilizia, alla trasformazione dello spazio pubblico. In questa parte trovano definizione gli aspetti contributivi, i criteri di applicazione dei meccanismi perequativi, i modi della valutazione di sostenibilità.
3. Strati cartografici. L'azione normativa del Rue è integrata da alcune elaborazioni cartografiche indispensabili e trovano nel Sit del Comune restituzione, consultazione, aggiornamento. Gli strati cartografici del Rue, elaborati alle scale 1:2.000 e 1:5.000, sono rappresentati su supporto cartaceo nelle seguenti tavole: Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio (scala 1:2000, 83 fogli); La Città storica. Ambiti e materiali (scala 1:5.000, 1 foglio).
4. Complementi. Con particolare riferimento alla disciplina dei materiali urbani e agli aspetti pertinenti al "buon costruire", costituiscono complementi del Rue, che definiscono e specificano gli obiettivi prestazionali della Parte 2:
a) le Schede tecniche di dettaglio per la disciplina degli interventi sugli edifici per ciò che non trova applicazione diretta della disciplina sovraordinata;
b) la disciplina di dettaglio oggetto di specifici Regolamenti di cui all'art. 6, comma 2, compresi quelli relativi allo spazio aperto e alle infrastrutture;
c) le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81 del presente Regolamento. I complementi del Rue di cui alle lettere a) e b) hanno natura regolamentare e rientrano nelle competenze del Consiglio comunale.
5. Guide progettuali. Possono inoltre accompagnare il Rue e i suoi complementi regolamentari, di cui al precedente comma 4, guide e repertori di soluzioni progettuali conformi, suggerimenti, buone pratiche, che costituiscono testi di orientamento e supporto per la progettazione dei materiali dello spazio edificato e aperto.
6. Città storica. In ragione del ruolo e della valenza riconosciuta alla Città storica di Bologna, cioè agli Ambiti storici e alla Situazione Nucleo antico in particolare, ai fini dell'attuazione del Rue, potranno elaborarsi specifici testi regolamentari (di cui al comma 4, lettere b del presente articolo) o guide progettuali (di cui al comma 5) tra loro coordinati. 


Art.3 Rapporto con il Piano strutturale comunale

Il Rue, traducendo le indicazioni del Psc, e in conformità a esso, disciplina le trasformazioni edilizie e funzionali che si attuano con intervento diretto, con specifico riferimento a quelle che l'art. 29 della Lr 20/2000 definisce come "le trasformazioni negli Ambiti consolidati e nel Territorio rurale", "gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli Ambiti da riqualificare", "gli interventi negli Ambiti specializzati per attività produttive" che consistano nel "completamento, modificazione funzionale, manutenzione e ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti".


Art.4 Rapporto con il Piano operativo comunale

Il Rue, precisando i contenuti della disciplina degli Ambiti del territorio comunale, definisce per ogni Ambito gli interventi che sono da esso medesimo regolati. Costituiscono riferimento normativo per il Piano operativo comunale (Poc) i contenuti generali di disciplina urbanistico-edilizia che il Rue esplicita in merito alle definizioni di termini, grandezze, tipi d'intervento, usi, alla disciplina dei materiali urbani, alle procedure (Parti 1, 2, 4 del presente testo normativo). La disciplina degli usi dettata nella Parte 3 attiene agli interventi regolati dal Rue fino all'approvazione del Poc.


Art.5 Rapporto con i Piani urbanistici attuativi

I Piani urbanistici attuativi (Pua) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio che danno attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal Poc, qualora questo stesso non ne assuma i contenuti. I Pua trovano nel Rue definizione delle procedure inerenti alla loro formazione (Parte 4); vi trovano altresì riferimento per quanto concerne le disposizioni relative al progetto dei materiali urbani (Parte 2) nonché le disposizioni generali e i richiami alle definizioni per la disciplina urbanistico-edilizia (Parte 1).


Art.6 Rapporto con gli strumenti di Settore

1. Cooperazione tra Settori. Le attività del Comune in materia di governo del territorio sono improntate alla collaborazione istituzionale, attraverso il costante scambio di informazioni e documenti tra i diversi Settori, nel pieno rispetto delle competenze, dei tempi fissati dalla legge, dal Rue e in sede di accordo tra i soggetti interessati.
2. Censimento dei piani e regolamenti di Settore. Il Rue costruisce una visione integrata dei processi urbanistico-edilizi e, per gli argomenti che a questi pertengono, si configura come cerniera tra il Psc e gli strumenti di regolazione settoriale, divenendo riferimento per tali strumenti, senza esaurirne spazio e ruolo. Oltre alle prescrizioni del presente Rue si applicano, se non in contrasto, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune. L'elenco dei piani e regolamenti di Settore è aperto e si aggiorna secondo le necessità dell'Amministrazione, curandone comunque le interazioni. Il sito web del Rue contiene la lista aggiornata dei regolamenti vigenti e il collegamento ai relativi testi.
3. Rapporti con il Piano per le Attività Estrattive. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive (PAE) previsti dalla legislazione regionale. Nelle aree del territorio comunale interessate dal PAE, le previsioni e le norme del piano, fino alla sua scadenza prevalgono sulle norme del Rue nelle aree soggette ad autorizzazione estrattiva; nelle aree comprese nel PAE, ma su cui non vige alcuna autorizzazione estrattiva, prevalgono le disposizioni del Rue se non in contrasto con le previsioni di PAE.
4. Revisione degli strumenti di Settore. Il Rue assume il carattere di nuova guida per orientare gli strumenti di settore e ne avvia il coordinamento, in particolare per quanto pertiene al progetto dello spazio aperto. La revisione degli strumenti di settore avviene in coerenza con gli obiettivi, le prestazioni, le procedure che nel Regolamento urbanistico edilizio trovano definizione.


Art.7 Efficacia delle disposizioni, entrata in vigore e regime transitorio

1. Salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 della Lr 20/2000, a decorrere dalla data di adozione della variante al Rue fino ad avvenuta approvazione, è sospesa ogni determinazione in merito all'autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le previsioni di detto strumento o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, fatto salvo quanto di seguito precisato. La disciplina di salvaguardia non si applica: a) agli interventi edilizi diretti per i quali sia stata regolarmente presentata richiesta di permesso di costruire o Dia/Scia in data antecedente a quella di adozione del Rue o di sua variante; per tali titoli non sono ammesse varianti essenziali, salvo che siano conformi anche alla variante al Rue; b) agli interventi edilizi soggetti a strumenti urbanistici preventivi il cui procedimento di approvazione sia in corso alla data di adozione del Rue o di sua variante, a condizione che a quella data gli stessi siano stati depositati o pubblicati ai sensi delle norme vigenti. Parimenti, non si applica la disciplina di salvaguardia relativamente alla Parte 2, Titolo 3 Spazio edificato, quando si faccia rinvio alle Schede tecniche di dettaglio ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a.
2. Entrata in vigore. Ai sensi dell'art. 33 della Lr 20/2000, il Rue o sua variante entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso della sua avvenuta approvazione.
3. Efficacia. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il Rue o sua variante assume efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio comunale e sostituisce integralmente il Regolamento edilizio previgente, nelle sue Norme di principio e Norme di dettaglio (approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 107 del 7 aprile 2003 e della Giunta comunale n. 104 del 5 maggio 2003 e loro modifiche e integrazioni), e – per quanto di propria competenza – le Norme di attuazione del Prg. I procedimenti esclusi dalla disciplina di salvaguardia ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) che non si siano conclusi entro la data di entrata in vigore del Rue o sua variante si concludono secondo la disciplina previgente.
4. Esclusioni. La presente variante al Rue non si applica alle varianti non essenziali come definite dalla Lr 23/2004 (Vedi) relative a permessi di costruire e a Denuncie di inizio attività (Dia) o Scia già rilasciati o efficaci alla data di entrata in vigore della variante al Rue purché le stesse siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento di esecuzione dell’opera. In caso di previsioni del Rue o sua variante difformi rispetto ai contenuti di strumenti urbanistici attuativi approvati anteriormente alla data di entrata in vigore, tali previsioni sono operanti dal momento della scadenza dei termini fissati per l'adempimento delle convenzioni relative ai suddetti strumenti urbanistici attuativi e loro eventuali proroghe.


Art.8 Un vocabolario comune

1. Adeguamento. Il presente Rue assume le definizioni dell’Allegato II – Definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
2. Specifiche. Per il corretto uso delle definizioni uniformate di cui agli articoli seguenti si rinvia, con apposito link e referenza, alla norma sovraordinata; in alcuni casi si aggiungono specifiche applicative.


Art.9 Superficie territoriale (STER)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.10 Superficie fondiaria (SF)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.11 Superficie coperta (SCO)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.12 Superficie permeabile (SP)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.13 Superficie utile lorda (SL)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.14 Superficie utile (SU) e superficie accessoria (SA)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.15 Superficie di vendita (Sv)

Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e s.m e i.(Vedi)


Art.16 Sagoma

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.17 Volume

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.18 Altezza del fronte

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.19 Indice di copertura (IC)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.20 Edificio, lotto, unità immobiliare

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.21 Glossario

Nel Glossario si trovano le definizioni non comprese nell’Allegato II – Definizioni tecniche uniformi (DTU) deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi) in quanto non si tratta di parametri o indici di uso comune che intervengono comunque nelle disposizioni del Rue e richiedono quindi una interpretazione certa.
Aggregazione di edifici.
Per aggregazione di edifici si intende un insieme di edifici e relative pertinenze oggetto di interventi indiretti di progettazione unitaria.
Arredo urbano.
Si intendono di arredo urbano, e quindi non soggetti a titolo edilizio, quei manufatti orizzontali o verticali, che intervenendo a modificare lo spazio aperto ma anche le interfacce tra spazio aperto e spazio edificato, al fine di attrezzarli e infrastrutturarli, concorrono e incidono sulla qualità fruitiva e percettiva degli spazi pubblici o d'uso pubblico e in particolare dello spazio stradale. A titolo esemplificativo, sono di arredo urbano i seguenti manufatti (e quelli a essi assimilabili):
- apparecchi di illuminazione pubblica e impianti semaforici;
- armadi per apparecchiature telefoniche e altri manufatti per impianti tecnologici delle reti di servizio pubblico;
- bacheche e punti informativi;
- cabine e punti telefonici;
- cassette e buche per la posta;
- cestini e cassonetti per i rifiuti;
- dispositivi di illuminazione posti esternamente agli esercizi commerciali e agli edifici in genere;
- espositori;
- insegne, indicazioni e cartelli pubblicitari;
- lapidi, cippi ed elementi scultorei;
- panchine e sedute in genere;
- paracarri, fittoni, separatori e dissuasori; pensiline per il trasporto pubblico e paline per le fermate;
- portabiciclette;
- punti vendita automatizzati;
- segnaletica stradale, specialistica e turistica;
- strutture mobili per il commercio su area pubblica;
- tende e tendoni;
- torrette telefoniche per taxi o altri servizi urbani;
- pavimentazione stradale, dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali;
- isole salva persone e attraversamenti.
Sono inoltre componenti di arredo urbano i dehors in quanto costituenti manufatti di tipo temporaneo, contraddistinti da amovibilità e reversibilità dell'intervento come specificato dal relativo Regolamento.
Allevamento aziendale non industriale.
Si definisce non industriale un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera il peso vivo per ettaro di SAU previsto dalle normative vigenti.
Azienda agricola.
L’azienda agricola è l’unita tecnico economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio sia da solo sia in forma associata.
Bow-window.
Per bow-window si intende una porzione di vano/i finestrata, anche con sviluppo su più piani, a sbalzo dalle pareti esterne di un edificio.
Caposaldo.
Per caposaldo si intende un punto fisso assunto come riferimento inequivoco e stabile per il posizionamento di elementi edilizi e territoriali e per le misurazioni a essi relative, da materializzarsi nel lotto o nell'intorno.
Il rilievo delle altezze dei fronti e tutte le quote devono essere riferite al caposaldo di livellazione da materializzare nel lotto o nell’intorno sulla base cartografica di riferimento, Carta Tecnica Comunale, come definita all’articolo 82.
Coltivatore diretto.
Per coltivatore diretto si intende colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento del bestiame. Possono essere coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, i mezzadri, i compartecipanti, gli enfiteuti, i coloni parziari nonché i lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperative.
Completamente interrato.
Si intende completamente interrato il piano in cui l'estradosso del solaio/soffitto di copertura sia sotto il livello del terreno in ogni suo punto o una costruzione la cui presenza non sia percepibile sulla superficie del terreno, fatte salve le opere di accesso e i camini di aerazione.
Edificio esistente.
Si intende esistente l'edificio (o la porzione di edificio, e così anche superfici utili, superfici utili lorde e volumi relativi, computati secondo le definizioni di cui al presente Regolamento) legittimamente realizzato sulla base di titoli edilizi comunque denominati. Se l'edificio è in condizione di rudere al momento della richiesta dell'intervento edilizio, può essere considerato esistente ove si dimostri la presenza di almeno il 50% dello sviluppo delle sue strutture perimetrali esterne e almeno un elemento della copertura che permetta di individuarne l'altezza.
La consistenza dell'edificio è verificata attraverso una delle seguenti modalità:

a) l’edificio è presente alla data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale, come documentato da titoli edilizi e/o dalla fine lavori; si intende altresì esistente tutto ciò che è stato realizzato sulla base di titoli rilasciati ed efficaci entro la medesima data;
b) l’edificio non è presente oggi, ma è rappresentato sulla CTC, base di riferimento del Psc adottato il 16 luglio 2007, ed è possibile accertare la preesistente consistenza della sagoma attraverso titoli edilizi, planimetrie catastali o voli aerei.

Sono da considerarsi legittimi gli edifici realizzati prima del 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della Legge n. 1150/42) la cui consistenza planivolumetrica è attestata da documentazione catastale di primo impianto (1939/40). Sono da considerarsi legittimi gli edifici realizzati tra il 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della Legge n. 1150/42) ed il 12 ottobre 1955 (data di adozione del primo Prg) privi di licenza edilizia ed esterni al perimetro di applicazione del Regolamento Edilizio in vigore all’epoca (Vedi) la cui consistenza planivolumetrica è documentata da planimetria catastale originaria o da altri documenti tecnici probatori.
Fondo (unità fondiaria agricola).
Per fondo, o unità fondiaria agricola, si intende la superficie costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna azienda agricola, avente forma individuale o forma societaria, detenuti a titolo di proprietà, comodato, affitto o ogni altro idoneo titolo di godimento, compresi nel territorio comunale.
Imprenditore Agricolo Professionale.
Per Imprenditore Agricolo Professionale si intende colui il quale in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 1257/99 dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del CC, direttamente o in qualità di socio della società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato Reg. (CE) 1257/99 i requisiti sono ridotti al 25%. I requisiti di professionalità di cui al Reg (CE) 1257/99 sono: a) esperienza continuativa superiore a 3 anni di conduzione diretta di impresa agricola a pieno titolo di responsabilità; b) titoli di studio a indirizzo agrario (L.441/98, art. 3, c.2); c) esperienza direttiva almeno biennale nel settore agricolo, accompagnata da attività di completamento della formazione professionale; d) sufficiente esperienza di lavoro nel settore agricolo e adeguata formazione professionale, accertata da apposita commissione provinciale (Lr 15/97).
Intervento edilizio per l'abitare condiviso e solidale.
Intervento edilizio a destinazione prevalentemente residenziale con finalità solidaristiche promosso da un soggetto collettivo composto da una pluralità di nuclei familiari che progettano e gestiscono in modo condiviso spazi domestici e spazi comuni garantendo modalità di apertura al territorio con un programma condiviso con l'Amministrazione comunale.
Isola ambientale.
Per isole ambientali si intendono le porzioni di tessuto urbano costituite da un reticolo di strade locali e/o locali interzonali concepite per incrementare la sicurezza, favorire la mobilità pedonale e ciclistica, migliorare la qualità ambientale e la vivibilità degli spazi. Nelle stesse vengono adottati provvedimenti per il controllo della circolazione al fine di disincentivare il traffico di attraversamento (ad esempio con modifiche agli schemi circolatori e/o regolamentazione della sosta) e di limitare la velocità attraverso la realizzazione di interventi, anche infrastrutturali, di moderazione del traffico. La velocità dei veicoli è limitata al massimo a 30 km/h. Gli ingressi e le uscite di queste zone sono identificate con appositi segnali e l'intera zona è caratterizzata fisicamente in modo coerente con i limiti di velocità applicati, ad esempio, attraverso modifiche plano-altimetriche della carreggiata stradale, opere di arredo stradale, differenziazione delle pavimentazioni e dei livelli di illuminazione.
Isolato.
Per isolato si intende una porzione di suolo urbano, edificato e non, perimetrato da strade, o comunque da spazi aperti pubblici o di uso pubblico.
Lotto virtuale.
Per "lotto virtuale" si intende la porzione di terreno individuato dal progetto in area di proprietà del richiedente e comprende l'area di sedime degli edifici esistenti e altra superficie in misura pari a quattro volte quella del loro sedime.
Materiale urbano.
Per materiale urbano si intende la singola componente fisica che, con diversi gradi di complessità, forma lo spazio aperto, le infrastrutture e lo spazio edificato.
Pertinenza.
DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
Posto auto.
Per posto auto si intende lo stallo di dimensioni minime per la sosta degli autoveicoli, definite in 4,80 x 2,50 m; la somma delle superfici dei posti auto più quella delle relative aree di manovra coperte o scoperte costituisce la superficie delle aree a parcheggio da assumersi come riferimento nel computo delle dotazioni. Il posto auto deve avere una superficie minima di 25 mq comprensiva degli spazi di manovra
Programma di riconversione e ammodernamento dell’attività agricola aziendale e/o interaziendale (P.R.A.).
Per P.R.A. si intende quel complesso di interventi tecnici, edilizi, ed economici tesi a favorire lo sviluppo sostenibile dell’azienda e finalizzati al miglioramento delle performance esigenze economiche degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti e del loro nucleo familiare. Esso deve dimostrare la coerenza degli interventi edilizi richiesti con l’attività produttiva programmata dall’azienda.
Scavo, riempimento e riporto.
Per scavi, riempimenti e riporti si intendono quegli interventi ed opere non ricompresi in un intervento già oggetto di specifico titolo abilitativo, che movimentando terreni, comportano modifiche permanenti della morfologia esistente e/o dello stato dei suoli, inteso come l’insieme delle sue caratteristiche chimiche, fisiche e di permeabilità. Scavi, riempimenti e riporti sono obbligatoriamente assoggettati a titolo abilitativo e devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa di settore e dei Regolamenti comunali specifici. Non sono considerati tali e quindi non sono soggetti a titolo abilitativo:
a) i movimenti di terra riguardanti la coltivazione di cave e torbiere, poiché disciplinati da specifica normativa;
b) i movimenti di terra indotti dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno strettamente connesse alla coltura;
c) i movimenti terra che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- circoscritti all’interno dell’area di intervento, senza approvvigionamenti o conferimenti di terreno da o ad altri siti;
- volumi inferiori a 300 mc;
- modifiche morfologiche permanenti siano inferiori a 50 cm di spessore.
Spazi funzionali dell'edificio.
Come funzionali si intendono i differenti spazi costituenti l’edificio:
- quelli per le attività principali;
- quelli per le attività secondarie di servizio funzionali allo svolgimento delle attività principali;
- quelli di circolazione e collegamento, funzionali alla distribuzione e agli spostamenti nell'edificio;
- quelli tecnici praticabili (o vani tecnici), contenenti impianti normalmente accessibili.
Superficie Agricola Utilizzata.
l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici (definizione ISTAT).
Volume totale esistente (Vte).
E' la figura solida definita dal profilo perimetrale esterno a partire dal piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati). Sono esclusi  dal calcolo  i balconi e gli sporti aggettanti fino a m 1,50, le sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), le scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo (solo se realizzate per obiettivi di sicurezza, ad integrazione di scale interne alla sagoma degli edifici) e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.
Per i piani parzialmente interrati l'altezza da utilizzare per la determinazione del Vte è la misura della distanza terreno-soffitto che si ottiene dividendo la superficie delle porzioni di fronte edilizio sopra la linea di terra per lo sviluppo lineare delle pareti stesse. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno circostante mediante opere di contenimento e sostegno, scannafossi, corselli a cielo aperto ecc., di larghezza superiore a 3,00 m, si considera quota di terra la linea di stacco della parete dell'edificio dal pavimento dello stesso scannafosso, corsello o sistemazione. Le asportazioni di terreno per realizzare tali interventi e le modifiche morfologiche permanenti fino a 50 cm di spessore non rilevano ai fini del computo del Vte.
Pertinenze e volumi tecnici non sono computabili nel volume totale esistente Vte.
- Il Vte è il parametro utilizzabile per il calcolo del volume esistente e di progetto negli interventi di demolizione e ricostruzione.
- Quando il progetto modifica l’andamento naturale del terreno il Vte utilizzabile deve riferirsi alla quota di campagna dello stato finale.
- Ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di prestazioni energetiche e antisismiche degli edifici, ai fini della determinazione del Vte utilizzabile, sono fatte salve le eccedenze derivanti dalla realizzazione degli eventuali maggiori spessori delle strutture necessari per il raggiungimento dell’obiettivo requisito.


Art.22 Calcolo delle distanze. Norme generali

1. Criteri di misurazione. La distanza di un edificio da qualunque altro riferimento assunto (altro edificio, confine, strada, ferrovia, ecc.) si misura come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi). Ove sia espressamente richiesto il rispetto di un requisito di distanza minima tra eventuali strutture o piani interrati degli edifici e altro riferimento, tale distanza si intende misurata in ragione della lunghezza del segmento minimo congiungente la superficie esterna della struttura interrata con il riferimento assunto. Ogni qualvolta si preveda la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima da strada deve essere verificata con riferimento sia allo stato dei luoghi, sia a quello derivante dall’attuazione delle previsioni del progetto. Le distanze minime degli edifici da strade e ferrovie, con riferimento alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni e agli interventi di demolizione e ricostruzione con rispetto di sagoma e sedime, sono disciplinate dalla Tavola dei Vincoli (Vedi). Tali distanze si applicano anche alle pertinenze.
Gli interventi su edifici prospicienti le strade a fondo cieco non sono soggetti alla verifica della distanza dalla strada.
Non rientrano nella verifica delle distanze le innovazioni per il contenimento dei consumi energetici di cui alla D.G.R.967/2015 (Vedi) o la realizzazione di cordoli in sommità nonchè ogni altro adeguamento alla normativa i cui criteri di progettazione sono definiti dal Dm 17 gennaio 2018 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" (Vedi) e nella Dgr 2272/2016 della Regione Emilia Romagna (Vedi). Per interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma (in ampliamento o sopraelevazione) classificati di interesse pubblico dalla normativa nazionale e regionale, le distanze sono disciplinate dall’articolo 10 della Lr 24/2018 (Vedi).


Art.23 Distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche o a destinazione pubblica

1. Casistica. Relativamente ai requisiti di distanza minima degli edifici dai confini di proprietà e da aree pubbliche o a destinazione pubblica individuate nella tavola del Rue "Disciplina dei materiali urbani" e dal Poc e limitatamente alla validità del Poc stesso, si definiscono le seguenti fattispecie.
2. Interventi su edifici esistenti. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma sono ammesse le distanze preesistenti. Per interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma (in ampliamento o sopraelevazione) che comportino o non comportino pareti finestrate sul lato prospettante il confine di proprietà e/o di area a destinazione pubblica, deve essere rispettata la distanza di 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m.
Nei casi di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione con modifica del sedime e della sagoma trova applicazione la disciplina del comma 4.
3. Interventi di sopraelevazione. Nei casi di sopraelevazione di edifici a distanza non regolamentare dai confini di proprietà e/o di area pubblica o a destinazione pubblica, fermi restando i requisiti minimi di distanza tra edifici, sono comunque ammessi gli interventi nei quali il ribaltamento del fronte in sopraelevazione sia compreso all'interno della superficie coperta del piano su cui la sopraelevazione stessa poggia.
4. Interventi di nuova costruzione. Quando si realizzino nuovi edifici, anche previa demolizione, o ampliamenti e sopraelevazioni devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di distanza 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m. Tali requisiti si applicano con riferimento a pareti sia finestrate sia non finestrate, e per qualsiasi sviluppo del fronte dell'edificio e si applicano anche alle pertinenze. È consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine, nei limiti d'altezza del fronte di detto edificio. È ammessa altresì, con esclusione delle aree a destinazione pubblica, la costruzione a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché sia intercorso un accordo sottoscritto tra i proprietari confinanti. Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente interrate degli edifici con esclusione delle aree di proprietà pubblica e uso pubblico, comprese infrastrutture stradali e ferroviarie, per le quali occorre nulla osta dell’Ente competente.


Art.24 Distanze minime tra edifici

1. Edifici esistenti. Per interventi su edifici esistenti che non comportino variazione del sedime e della sagoma o per variazioni in diminuzione sono ammesse le distanze preesistenti, anche se inferiori ai minimi. Per interventi che prevedano demolizione e ricostruzione con modifica del sedime e della sagoma trova applicazione la disciplina del seguente comma 2.
2. Interventi di nuova costruzione. Per interventi di nuova costruzione (tra cui quelli di ampliamento e sopraelevazione) compresi negli Ambiti storici e negli Ambiti consolidati misti e specializzati la distanza minima da osservare fra pareti finestrate è di 10,00 m (da verificarsi per un cono visuale di 180°); la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. In caso di pareti non finestrate è prescritta la distanza minima di 3,00 m. Per interventi di nuova costruzione, al di fuori degli Ambiti storici e degli Ambiti consolidati misti e specializzati, qualora gli edifici, aventi anche una sola parete finestrata, si fronteggino per uno sviluppo inferiore a 12,00 m, la distanza da osservare è di 10,00 m (da verificarsi per un cono visuale di 180°); qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo uguale o superiore a 12,00 m la distanza da osservare è pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10,00 m. È consentita la costruzione in aderenza, nel qual caso non valgono i requisiti di distanza di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto dei requisiti di illuminamento. Tali requisiti si applicano anche alle pertinenze. I requisiti di distanza di cui al presente articolo non valgono per gli interventi oggetto di Piani urbanistici attuativi.


Art.25 Deroghe ai requisiti minimi di distanza e diritti dei terzi

1. Deroghe.
a) Sono fatti salvi dall'osservanza delle distanze fra pareti finestrate i manufatti esistenti e di progetto che non interferiscono con l'affaccio delle finestre del primo ordine della parete prospiciente.
b) La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali non si applica, in considerazione delle caratteristiche strutturali e funzionali:
- alle nuove costruzioni, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, quando l'applicazione della norma sulle distanze alteri negativamente l'assetto complessivo degli allineamenti stradali preesistenti, per ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche; in questo caso l'ampliamento o la nuova edificazione deve contenersi all'interno della linea parallela alla strada individuata dall'edificio o dagli edifici preesistenti.
- alla costruzione sul perimetro esterno dell’edificio di ascensori, canne fumarie e di aspirazione, limitatamente ai volumi tecnici strettamente indispensabili a contenerli, a servizio di fabbricati esistenti per i quali si renda necessario l’intervento esterno, in quanto non diversamente realizzabile.
- alle strutture di arredo urbano;
- ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili realizzati su zone pubbliche (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, percorsi sopraelevati, ecc.);
- alle scale di sicurezza, a condizione che siano aperte e scoperte;
- ai volumi tecnici posti sulla copertura degli edifici a condizione che il ribaltamento del fronte di tali volumi ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui poggiano;
- ai muri di cinta anche con funzione di mitigazione acustica di altezza fino a 3,00 m, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, fermo restando l'obbligo di rispetto dei requisiti di distanza dalle strade di tipo D ed E e ferrovie;
- alle recinzioni, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, filo spinato e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo
- ai manufatti per l'alloggiamento dei contatori o altri impianti tecnologici.
c) Per le distanze dettate da normative statali o di altri enti eventuali deroghe debbono essere richieste agli enti o settori interessati.
d) Le cabine di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, possono essere ubicate a qualsiasi distanza dal limite stradale in deroga alla norma fatto salvo il nulla osta degli Enti gestori delle infrastrutture.
2. Diritti dei terzi. Il rilascio del permesso di costruire o il deposito della Scia o l'approvazione del progetto non incide sui rapporti tra l'avente titolo e i terzi portatori di interessi, i quali nel caso di violazione delle norme civilistiche sulle distanze conservano inalterato il diritto di rivalersi nelle opportune sedi.


Art.26 Disciplina degli interventi di trasformazione dello spazio aperto ed edificato

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.27 Repertorio delle opere

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.28 Classificazione degli usi

1. Generalità. Ai fini di questo Regolamento, le attività insediate o insediabili sul territorio si riconducono all'elenco riportato al comma 2 del presente articolo, che le classifica per usi. L'elenco non è esaustivo ma esemplificativo: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla classificazione secondo il criterio dell'analogia. In tali usi debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari realizzate nello stesso lotto di intervento (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie), ovvero strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività fondamentale, pertanto sono compresi gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.
Nel presente Regolamento, il riferimento a un uso implica il riferimento a tutte le relative articolazioni.
2. Usi e loro articolazioni. Gli usi insediabili sul territorio sono così classificati:
a) Categoria funzionale residenziale
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere (vedi LR 16/2004);
(1b) abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);
b) Categoria funzionale turistico ricettiva
(5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla LR 16/2004 con esclusione delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale;
(5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi, area sosta camper);
c) Categoria funzionale produttiva
(2a) produzione industriale e artigianale di beni (comprese le attività connesse alla produzione:
laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecnici, amministrativi e commerciali);
(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione delle merci), depositi con Su superiore a 250 mq, commercio all'ingrosso;
(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali e merci e impianti per attività produttive all'aperto: materiali e manufatti edilizi, di cantiere, roulotte, autocaravan, autoveicoli nuovi e usati, ecc., con e senza vendita;
(2d) attività di recupero, deposito, trattamento di materiali quali veicoli, materiali metallici, vetrosi, cartacei, ecc.;
d) Categoria funzionale direzionale
(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);
(3b) attività svolte in singole unità immobiliari integrate in edifici che comprendono altri usi e attività (studi professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca e simili; centri civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali e simili);
(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);
(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;
(7c) servizi per la formazione universitaria;
(7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente;
e) Categoria funzionale commerciale
(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq), artigianato (con Su fino a 250 mq), artigianato e attività di servizio alla casa e alla persona (compresi centri estetici, parrucchieri); esposizioni senza vendita e/o depositi autonomi con Su fino a 250 mq;
(4e) laboratori di artigianato alimentare;
(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);
(4g) garage e autorimesse private a pagamento, in struttura o a raso, e artigianato di servizio all’auto;
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
f) Categoria funzionale rurale
(8) presidio e coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature, aziendali o interaziendali), agriturismi e attività connesse.
3. Usi principali. Si definiscono usi principali quelli funzionali alla disciplina del mutamento d'uso, di cui al successivo art. 31. Sono usi principali ai sensi del presente Regolamento quelli individuati con le lettere a), b), c), d), e), f) al precedente comma 2.
4. Usi regolati da Poc. Il Poc selezionerà gli usi ammissibili per le trasformazioni in esso previste con riferimento alla classificazione di cui al comma 2 e al quadro normativo del Psc. Il Rue definisce, nella disciplina degli Ambiti di cui alla Parte 3, i casi e le soglie oltre i quali i cambi d'uso possono essere consentiti dal Poc. 


Art.29 Usi e impatti urbanistici

1. Competenze e finalità. La disciplina dell'uso dei suoli per una corretta composizione e organizzazione degli insediamenti compete agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale (Psc, Rue, Poc) per quanto definito dagli artt. 28 (comma 2, lettera e), 29 (comma 1), 30 (comma 2, lettera a) della Lr 20/2000 e s.m.i. In particolare, gli strumenti urbanistici regolano gli usi al loro insediarsi attraverso le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per le opere a essi subordinate. La disciplina e il controllo del corretto dispiegarsi nel tempo delle specifiche attività riconducibili al medesimo uso, nonché gli atti autorizzativi a esse relative, attengono alle normative specifiche e alla regolamentazione di settore. Nella regolazione degli usi sul territorio comunale il Rue:
- persegue l'obiettivo di favorire l'articolazione e la compresenza di usi molteplici e vari negli insediamenti, e il loro modificarsi e rinnovarsi in quanto fattori di vitalità e qualità degli insediamenti;
- definisce i modi con cui prevenire le situazioni di conflitto, derivanti dall'insediarsi di usi differenti in condizioni specifiche di contesto, che determinino potenziale pregiudizio dell'obiettivo perseguito.
2. Usi, impatti, sostenibilità. Il Rue disciplina gli usi sul territorio comunale secondo criteri di compatibilità e sostenibilità, ossia in ragione degli impatti da questi prodotti, definendo requisiti dotazionali minimi da garantirsi comunque in relazione all'insediamento dei diversi usi sul territorio e stabilendo criteri minimi d'ammissibilità da rispettarsi nei casi in cui l'insediarsi di un uso sia condizionato.
3. Classificazione degli impatti urbanistici. I fattori impattanti correlati agli usi si distinguono in:
- fattori di deficit infrastrutturale: possono compromettere l'equilibrio dotazionale del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di sovraccarico sulle reti esistenti;
- fattori di pericolosità: possono compromettere le condizioni di salubrità del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di rischio per la salute delle persone;
- fattori di disagio/disturbo: possono pregiudicare le condizioni di vivibilità del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di malessere psico-fisico delle persone;
- fattori di impoverimento ecologico: possono compromettere o peggiorare sensibilmente le condizioni di efficienza dell'ecosistema urbano con riferimento all'habitat locale e alle reti ambientali. Il Rue disaggrega questi fattori impattanti potenziali come segue:
- deficit infrastrutturale
1. impatto sulla sosta;
2. impatto sulla mobilità e sul traffico;
3. impatto su rete e impianti idrici;
4. impatto su rete e impianti fognari;
5. impatto su reti e impianti energetici;
6. impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani;
- pericolosità
7. rischio di incidente;
8. rischio di inquinamento e contaminazioni delle diverse matrici ambientali;
9. uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
- disagio/disturbo
10. rumore;
- deficit ecologico
11. impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
4. Disciplina degli usi. Le norme d'Ambito definiscono gli usi esclusi, in relazione alle specifiche condizioni di contesto. Le norme d'Ambito definiscono altresì gli usi la cui ammissibilità è subordinata a verifica di sostenibilità: per l'insediarsi di ogni uso ad ammissibilità condizionata dovranno essere rispettati i criteri di cui all'art.30 (Condizioni di ammissibilità in relazione agli impatti). Le norme d'Ambito possono altresì introdurre specifici criteri d'ammissibilità degli usi, ovvero modificare i requisiti generali definiti dagli artt.115 (Dotazioni di parcheggi correlate agli usi) e 30 (Condizioni di ammissibilità in relazione agli impatti) in ragione delle particolari condizioni di contesto. Gli usi che non siano esclusi o condizionati a verifica di ammissibilità dalle norme d'Ambito sono da ritenersi ammessi.


Art.30 Condizioni di ammissibilità urbanistica in relazione agli impatti

1. Condizioni. Ove l'insediamento di un uso in un Ambito sia condizionato a verifica di ammissibilità urbanistica, per gli specifici fattori d'impatto indicati nelle norme d'Ambito, negli interventi di nuova costruzione, negli interventi di ristrutturazione che comportino variazione dell'uso e negli interventi di mutamento di destinazione d’uso senza opere, dovrà essere garantito l'assolvimento delle condizioni sottoriportate, fatti comunque salvi gli obiettivi prestazionali per gli edifici e le loro aggregazioni, di cui alla Parte 2, artt. 55 e 56 del presente Regolamento e alla vigente normativa regionale e nazionale. La verifica non è richiesta per tutti gli altri interventi. Analogamente occorre verificare l’assolvimento delle condizioni suddette anche per gli interventi di ristrutturazione su edifici che ospitano usi esclusi legittimamente insediati. Con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 34, comma 1, il progettista dichiara l'assolvimento delle condizioni certificabili (contraddistinte da asterisco). Per le condizioni espresse in forma qualitativa (contraddistinte dalla lettera "R"), l'assolvimento è da dimostrarsi in una circostanziata relazione tecnico-illustrativa, che documenti analiticamente, con riferimento alle singole condizioni, le specifiche soluzioni adottate e gli elaborati di progetto in cui queste si evidenziano.

Impatto sulla sosta  

Assolvimento delle dotazioni minime (PU e PE) definite all'art. 115 (Dotazioni di parcheggi correlate agli usi).

*/R

Impatto sulla mobilità e sul traffico  

Studio relativo all'insediamento proposto, redatto secondo le modalità previste dal Regolamento viario vigente, contenente:

- verifica dei flussi di traffico generato/attratto ante e post operam (con particolare attenzione ai flussi di traffico pesante attratto/generato) estesa all'area d'influenza dell'intervento e valutazione positiva circa la capacità di assorbimento da parte della rete esistente oppure della effettiva possibilità di suo adeguamento;

- verifica dello schema di accessibilità (pedonale, ciclabile, veicolare, trasporto pubblico);

- ricognizione dei punti di pericolosità e definizione degli interventi atti a rimuoverne i fattori;

- valutazione delle ricadute sulla qualità ambientale del contesto e misure adottate per rimuovere o mitigare gli eventuali effetti negativi.

R
Impatto su rete e impianti idrici  

Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore. In alternativa, relazione tecnica che dimostri il raggiungimento dei livelli migliorativi dell’obiettivo prestazionale E9.1 dell'art.56 con indicazione delle tecnologie innovative che si intende utilizzare.

R*
Impatto su rete e impianti fognari  
Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore.

*

Impatto su reti e impianti energetici  

Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore. In alternativa, relazione tecnica che dimostri il raggiungimento dei livelli migliorativi dell’obiettivo prestazionale E7.1 dell'art.56 con indicazione delle tecnologie innovative che si intende utilizzare.

R*

Impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani  

Per usi diversi dall'abitativo (per il quale si rinvia alle prescrizioni della Scheda prestazionale del Rue E10.1), stima delle quantità e del tipo di rifiuti prodotti e adozione di adeguate soluzioni progettuali per il deposito temporaneo in sito, in relazione al servizio di raccolta.

R
Rischio di incidente  

Dichiarazione che l'attività non rientra tra quelle definite "a rischio di incidente rilevante" di cui al Dlgs 334/1999 e smi.

*
Rischio di inquinamento e contaminazioni delle diverse matrici ambientali  

Valutazione positiva circa la limitata produzione di rifiuti pericolosi con specifiche misure di sicurezza per il deposito temporaneo in sito. La produzione può intendersi limitata qualora il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non superi i 10 mc.

Valutazione positiva circa l'assenza di reflui con sostanze pericolose e di scarico in fognatura di rifiuti liquidi.

*

 

 

 

*

Uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose  

Valutazione positiva circa l'uso e la movimentazione in sicurezza di sostanze pericolose (quali sostanze cancerogene, mutagene, teratogene).

*
Rumore  

Esame dei caratteri specifici dell'attività e valutazione positiva (con documentazione acustica redatta secondo le direttive di settore (Vedi) da tecnico competente ai sensi della normativa vigente), in coerenza con i limiti definiti dalla Classificazione acustica e dalla Valsat del Psc ovvero con le possibili opere di mitigazione da predisporsi per il loro rispetto, circa la presenza di clima acustico idoneo all'insediarsi dell'uso e di impatto di quest'ultimo sul clima acustico locale o, se in presenza di un clima acustico già superiore ai limiti della classificazione acustica, non peggiorativo.

R
Impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.  
Stima dell'impatto sulla vegetazione esistente e valutazione positiva circa le possibilità d'incremento locale della fitomassa, con introduzione di elementi di arricchimento ecologico.

R

Stima dell'interferenza con elementi del connettivo ecologico (individuati nella tavola "Dotazioni ecologiche ambientali" del Psc) e valutazione positiva.

R

 

2. Valutazione di ammissibilità urbanistica degli usi. Nei casi d'ammissibilità condizionata degli usi, la valutazione si svolge distinguendo tra interventi diretti e interventi soggetti a Poc.
Negli interventi diretti l'assolvimento delle condizioni richieste è dimostrato nei modi definiti dal precedente comma 1. Ai fini della valutazione d'ammissibilità è possibile richiedere Valutazione preventiva dell'intervento, ai sensi e nei limiti dell'art. 104 del presente Regolamento. La valutazione preventiva è obbligatoria nel caso di intervento soggetto a Scia.
Nel caso di intervento soggetto a procedure di Poc i contenuti di cui al comma 1 devono costituire parte integrante della valutazione di sostenibilità dell'intervento e non vanno riproposti in sede di titolo abilitativo qualora invariati.


Art.31 Cambio d’uso

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività’ edilizia. (Vedi)


Art.32 Disciplina di alcuni usi e attività - Art.32bis Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale

Art. 32 Disciplina di alcuni usi e attività

1. Attività commerciali e artigianali diffuse. Il Rue tutela e promuove la valorizzazione di attività commerciali e artigianali diffuse nel territorio urbano strutturato, al fine di aumentare la vitalità degli spazi urbani, con particolare riferimento alle strade centralità. Le procedure per l’insediamento di usi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500 sono previste dal Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC). (Vedi)
Per le unità immobiliari con locali al piano terra che si affacciano con vetrine sui fronti stradali delle strade centralità (come indicate dalla cartografia di Rue e Psc), sui fronti stradali di tutte le strade comprese tra le vie Farini, Carbonesi, Val d'Aposa, piazza Galileo, Ugo Bassi, Rizzoli, Castiglione, e sui fronti stradali delle vie Farini, piazza Cavour, Ugo Bassi, Marconi e Lame (da via Ugo Bassi a via Riva di Reno), dell'Indipendenza, assoggettate a cambio d’uso, deve essere prevista la messa in valore delle vetrine di strada non oscurandole. Le medesime unità non possono essere adibite a parcheggio e altro uso, accessorio e non, che penalizzi la qualità dell’affaccio. Le attività commerciali di vicinato (4d) possono ampliarsi fino a raggiungere la soglia delle medio-piccole strutture di vendita (4c), fatta salva la specifica disciplina d’Ambito e comunque garantendo l’adeguato allestimento delle vetrine, evitando il loro oscuramento.
2. Attività industriali e artigianali negli Ambiti a caratterizzazione funzionale mista. Fatta salva la specifica disciplina d'ambito, al fine di garantire il mantenimento di un adeguato mix funzionale, gli edifici che ospitano le attività riconducibili agli usi 2a e 2b possono essere adeguati a nuove esigenze legate allo sviluppo dell'attività mediante interventi di ampliamento fino al 10% del volume totale esistente (Vte), anche riferito a singole unità immobiliari. Negli ambiti in cui l’uso è escluso occorrono tutte le verifiche di ammissibilità previste dall’articolo 30, da valutarsi esclusivamente sull’intervento proposto. Un ulteriore incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elementi strutturali e partizioni verticali di cemento - amianto nonché rimozioni di amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione completa nelle modalità indicate all’art. 56.
In tal caso, la richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata da un atto trascritto che impegni la proprietà a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile per almeno anni 10.
3. Esercizio cinematografico. Al fine di tutelare gli esercizi cinematografici in una prospettiva di valorizzazione della vivibilità del territorio urbano strutturato, non è consentito il cambio d'uso globale degli immobili utilizzati a tale scopo (ovvero aventi destinazione urbanistica corrispondente ad “esercizio cinematografico”) alla data di entrata in vigore Rue 2009 (20 maggio 2009).
Sono favoriti interventi finalizzati alla riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi e alla riqualificazione di quelli esistenti attraverso la parziale destinazione della superficie ad altri usi.
Sono sempre consentiti cambi di destinazione d'uso in misura non superiore al 10% della Su esistente verso usi pertinenti e connessi con l'attività principale quali: altri servizi ricreativi (6), attività commerciali in strutture di vicinato (4d), pubblici esercizi (5c) e uffici (3b).
Sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso in misura non superiore al 50% della Su esistente verso tutti gli usi consentiti dalla disciplina d'Ambito in cui l'immobile ricade previa stipula di apposita convenzione fondata su uno studio unitario dell'immobile volto a comprovare la permanenza e la sostenibilità gestionale della attività cinematografica. Qualora si prevedano cambi di destinazione d'uso verso la categoria funzionale commerciale lo studio unitario di cui sopra dovrà contenere altresì le indicazioni di carattere gestionale che configurino l'iniziativa come integrazione e arricchimento funzionale dell'attività cinematografica principale.
La documentazione inerente gli interventi di riqualificazione deve inoltre dimostrare la permanenza all'interno dell'immobile di almeno una sala cinematografica. Nel territorio urbano strutturato, al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento delle medie multisale esistenti, possono essere previste dotazioni per parcheggi pertinenziali inferiori a quelle di cui all'articolo 115, a condizione che vengano garantiti:

  • 1 posto bici/3 utenti (capienza di pubblico prevista);
  • adeguate opere di sistemazione dell’intorno o di miglioramento dell’accessibilità ciclo-pedonale.

4. Attività ricettive. Con esclusione degli Ambiti storici, degli Ambiti di valore naturale ambientale e nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Tavola dei Vincoli), per le attrezzature ricettive esistenti alla data di adozione del Psc, è consentito l'incremento una tantum del volume totale esistente (Vte) fino a un massimo del 10%, finalizzato alla razionalizzazione e miglioramento della dotazione delle stanze e dei servizi annessi.
5. Impianti di distribuzione dei carburanti. L'installazione di nuovi impianti il loro adeguamento ed altri interventi sull’esistente sono oggetto di specifici Criteri di localizzazione, tecnici e procedurali, approvati con delibera consiliare. (Vedi)
6. Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery. Per gli interventi di nuova costruzione, recupero, mutamento di destinazione d'uso con o senza opere di sale da gioco e scommesse nonché dei locali pubblici comunque denominati, aperti al pubblico o circoli privati, destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse, si rinvia a quanto previsto dalla normativa regionale Lr 5/2013 come modificata dall'art. 48 della Lr 18/2016 (Vedi).
 

Art. 32bis Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale

1. Requisiti. L’art. 21 definisce l’“intervento edilizio per l’abitare condiviso e solidale”. Gli interventi di abitare condiviso e solidale possono dare luogo a forme di cohousing, condomini e villaggi solidali e altre forme di abitare solidale ai sensi dell’art. 3 della Lr19/2014. I nuclei familiari coinvolti sono almeno cinque, formalmente costituiti, con atti registrati a termini di legge, in associazione o comunque enti senza scopo di lucro e hanno l’obiettivo di progettare e gestire in modo condiviso i loro spazi di vita comunitaria (comprese le pertinenze), secondo un modello formalizzato orientato alla partecipazione responsabile dei singoli alla vita collettiva e al conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio. A questo fine il soggetto costituito per realizzare e gestire un progetto di abitare condiviso ai sensi del presente articolo, deve dotarsi di una “carta dei valori” o di un “regolamento”, se non già specificato nello statuto, nel quale siano contenute le indicazioni per la progettazione condivisa dell'intervento edilizio, le modalità di gestione degli spazi di uso collettivo, le modalità di apertura al territorio dell'iniziativa. Tra i principi contenuti nei predetti atti dovranno essere esplicitati gli obiettivi di solidarietà nella gestione quotidiana degli spazi; il contributo sociale che il progetto offre alla città; gli elementi di sostenibilità ambientale ed edilizia, economica e sociale dell'insediamento. Gli interventi di abitare condiviso e solidale /cohousing devono essere caratterizzati dall’apertura al territorio che si sostanzierà nella definizione di un programma condiviso tra soggetto proponente e Amministrazione comunale, che definisca le modalità di utilizzazione condivisa di spazi o di attività promosse dal soggetto per la cura di beni comuni urbani; il programma sarà oggetto di un Patto di collaborazione, sottoscritto ai sensi del Regolamento di collaborazione tra cittadini e Amministrazione.
2. Caratteristiche degli edifici e degli spazi pertinenziali. Gli edifici realizzati secondo le finalità del presente articolo, preferibilmente in base a interventi di riqualificazione di strutture esistenti, dovranno essere progettati con elevate caratteristiche di accessibilità e sostenibilità ambientale ed edilizia, conseguendo le prestazioni stabilite per gli interventi di eccellenza di cui all'art. 56 del Rue.
I progetti individueranno una parte destinata a spazi abitativi assegnati a ciascun nucleo familiare e una parte destinata a spazi di uso collettivo.
Gli spazi ad uso collettivo comprendono quelli di connessione tra unità e spazi comuni ed altri ambienti quali, in via esemplificativa:

  • spazi per attività comuni (sala polifunzionale attrezzabile con cucina e servizi igienici, possibilmente in relazione con gli spazi esterni a fruizione comune);
  • spazi per il tempo libero (gioco, musica, lettura, laboratorio, palestra);
  • spazi per attività di servizio (lavanderia / stenditoio / stireria, dispense, locali impiantistici comuni);
  • spazi per l'ospitalità temporanea;
  • spazi per deposito biciclette o ciclo-officina.

L'insieme degli spazi di uso collettivo come sopra indicativamente descritti dovrà avere una superficie calpestabile (SU + SA ai sensi della DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i.) non inferiore al 20% di quella complessivamente realizzata e comunque una superficie calpestabile minima non inferiore a 50 mq. Gli spazi esterni di pertinenza all'insediamento dovranno prevedere spazi verdi attrezzati di uso comune e una organizzazione improntata agli stessi principi di sostenibilità adottati per gli edifici, con soluzioni che prevedano un numero ridotto di parcheggi per mezzi motorizzati e soluzioni utili alla gestione dei rifiuti (compostaggio, deposito).
3. Modalità di incentivazione. Al fine di incentivare lo sviluppo di forme di abitare condiviso, è individuata la seguente disciplina specifica: la parte di spazi ad uso collettivo la cui utilizzazione sarà aperta alle attività di interesse generale di cui al comma 1, costituita indicativamente da sale polifunzionali attrezzate, alloggi per l'ospitalità temporanea, struttura educative, non è computata nelle superfici che concorrono alle verifiche della capacità edificatoria ed è ammessa in un rapporto massimo di 20% del volume totale esistente (Vte). L’ampliamento è realizzabile nel rispetto di tutte le modalità stabilite dal comma 3 dell'art. 56 per gli incentivi per la sostenibilità degli interventi edilizi.
Il volume può essere integrato in altri edifici o autonomo ed essere costruito contestualmente o successivamente all'insediamento; il titolo edilizio abilitativo alla realizzazione delle opere deve essere preceduto dalla stipula di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo che preveda l'utilizzazione degli spazi per interesse generale; tale intervento comporta il vincolo (da trascrivere nei pubblici registri) dell'immobile all'uso per il quale esso è stato realizzato per un periodo non inferiore a 20 anni.
Ai sensi dell'art.9 della LR24/17, su richiesta del soggetto proponente, è ammessa la deroga alle quantità minime di standard per parcheggi pubblici e privati, a fronte di un impegno ad escludere o ridurre l'utilizzazione di automobili private; questo impegno deve essere registrato all'interno della convenzione di cui al punto precedente. I PU possono essere convertiti in PE o convertiti in “forme di sostegno alla mobilità sostenibile” di valore pari alla monetizzazione dei parcheggi stessi.